Complet-edil

  • Home
  • Azienda
  • Servizi
  • Garanzie
  • Lavori
  • Notizie
  • Contatti
  • Lavora con noi
  • Home
  • Notizie sull'edilizia
  • La cessione del credito da riqualificazione energetica
Febbraio 9, 2023

La cessione del credito da riqualificazione energetica

0
admin
lunedì, 27 Maggio 2019 / Pubblicato il Notizie sull'edilizia

La cessione del credito da riqualificazione energetica

condominio cessione del credito

Chi può cedere il credito, a favore di chi, in che modalità

Il provvedimento del 28 Agosto 2017 ha definito le modalità di cessione del credito da parte di soggetti incapienti e non, in riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali. 

A quanto corrisponde il credito d’imposta cedibile?

Si può cedere un credito pari alla detrazione Irpef spettante. 

Per i soggetti “incapienti”, che hanno un’imposta annua dovuta inferiore alle detrazioni (da lavoro dipendente, autonomo o da pensione) il credito d’imposta sarà pari:

  1. alla detrazione del 65% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici;
  2. alla detrazione del 70% delle spese sostenute per gli interventi condominiali che interessino l’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;
  3. alla detrazione del 75% delle spese sostenute, per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.

I soggetti diversi dagli incapienti possono cedere il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni più elevate, pari al 70 e 75% (punto 2 e 3). In tutti i casi, le spese devono essere sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

A chi può essere ceduto il credito?

Il credito può essere ceduto:

  • ai fornitori che hanno effettuato gli interventi
  • ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti).

 I soggetti incapienti possono cedere il credito anche a istituti di credito e intermediari finanziari. La cessione del credito a favore delle amministrazioni pubbliche, invece, è sempre esclusa. I soggetti che ricevono il credito possono cederlo a loro volta.

Cessione del credito ai fornitori

Questa possibilità consente di cedere il credito ai fornitori che hanno eseguito i lavori, che ricevono il credito a titolo di pagamento della quota di spese a loro carico. È la soluzione giusta per chi vuole godersi tutti i vantaggi dell’immobile ristrutturato senza più preoccuparsi della burocrazia. Comodo, veloce… e non ci pensi più!

Come funziona la cessione?

Se i dati della cessione non sono già stati indicati nella delibera condominiale che approva gli interventi, il condomino che cede il credito deve comunicare al suo amministratore, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione e la relativa accettazione da parte del cessionario.

L’amministratore del condominio:

  •  comunica annualmente all’Agenzia delle Entrate i dati e l’accettazione del cessionario e l’importo del credito. In mancanza di questa comunicazione la cessione del credito è inefficace.
  • consegna al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia.

I cosiddetti “condomini minimi” senza amministratore possono incaricare un condomino di effettuare gli adempimenti.

Se vuoi saperne di più o avere dei chiarimenti, contattaci senza impegno: https://www.completedil3.com/contatti

  • Tweet

Che altro puoi leggere

Classificazione energetica isolamento cappotto
La classificazione energetica e l’isolamento a cappotto
bonus casa 2018
BONUS CASA: LE DETRAZIONI PER I CONDOMINI
Rifacimento facciate di case e condomini
Rifacimento facciate di case e condomini: tutto quello che c’è da sapere
completedil logo

Via delle Pezze, 42/3
35013 Cittadella PD
049 940 2122
info@completedil3.it
P.IVA 01957620287

  • Home
  • Azienda
  • Servizi
  • Garanzie
  • Lavori
  • Notizie
  • Contatti
  • Lavora con noi
  • Privacy Policy
  • Cookie policy
TORNA SU